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26. LA COMUNIONE DEI SANTI
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1. Tutti i santi che sono uniti a Gesù Cristo loro capo mediante il suo Spirito e per fede, hanno comunione con Lui nelle sue grazie, sofferenze, morte, risur­rezione, e gloria (497). Essendo uniti l'uno con l'altro nell'amore, essi godono della comunione dei rispettivi doni e grazie (498). Ad essi compete l'espletamen­to di tutti quei doveri pubblici e privati, che possono contribuire al bene comune, sia spiritualmente che materialmen­te (499).
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(497) 1 Gv. 1:3; Ef. 3:16‑19; Gv. 1:16; Ef. 2:5,6; Fl. 3:10; Ro. 6:5,6; 2 Ti. 2:12.
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(498) Ef. 4:15,16; 1 Co. 12:7; 3:21,22,23; Cl. 2:19.
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(499) 1 Te. 5:11,14; Ro. 1:11,12,14; 1 Gv. 3:16‑18; Ga. 6:10.
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2. I santi, secondo la professione della loro fede, sono tenuti a mantenere una santa comunione nel culto che a Dio deve essere reso, nonché nell'eserci­zio di altri servizi spirituali che promuovono la loro reciproca edificazio­ne (500). Devono anche darsi l'un l'altro sollievo materiale a seconda dei diversi bisogni e possibilità. Questa comunione, a seconda che Dio ne offra l'opportu­nità, deve essere estesa a tutti coloro che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù (501).
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(500) Eb. 10:24,25; At. 2:42,46; Is. 2:3; 1 Co. 11:20.
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(501) At. 2:44; 1 Gv. 3:17; 2 Co. 8:9; At. 11:29,30.
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3. La comunione che i santi hanno con Cristo non li rende in alcun modo né partecipi della sostanza della sua deità, né uguali in alcun modo a Cristo: affermare questo sarebbe empio e blasfemo (502). Nemmeno potrà la comunione che l'uno ha con l'altro togliere o violare il diritto di ognuno ai suoi beni o proprietà (503).
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(502) Cl. 1:18,19; 1 Co. 8:6; Is. 42:8; 1 Ti. 6:15,16; Sl. 45:7; Eb. 1:8,9.
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(503) Es. 20:15; At. 5:4.

Revision as of 21:46, 27 June 2011

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26. LA COMUNIONE DEI SANTI 1. Tutti i santi che sono uniti a Gesù Cristo loro capo mediante il suo Spirito e per fede, hanno comunione con Lui nelle sue grazie, sofferenze, morte, risur­rezione, e gloria (497). Essendo uniti l'uno con l'altro nell'amore, essi godono della comunione dei rispettivi doni e grazie (498). Ad essi compete l'espletamen­to di tutti quei doveri pubblici e privati, che possono contribuire al bene comune, sia spiritualmente che materialmen­te (499).

(497) 1 Gv. 1:3; Ef. 3:16‑19; Gv. 1:16; Ef. 2:5,6; Fl. 3:10; Ro. 6:5,6; 2 Ti. 2:12. (498) Ef. 4:15,16; 1 Co. 12:7; 3:21,22,23; Cl. 2:19. (499) 1 Te. 5:11,14; Ro. 1:11,12,14; 1 Gv. 3:16‑18; Ga. 6:10.

2. I santi, secondo la professione della loro fede, sono tenuti a mantenere una santa comunione nel culto che a Dio deve essere reso, nonché nell'eserci­zio di altri servizi spirituali che promuovono la loro reciproca edificazio­ne (500). Devono anche darsi l'un l'altro sollievo materiale a seconda dei diversi bisogni e possibilità. Questa comunione, a seconda che Dio ne offra l'opportu­nità, deve essere estesa a tutti coloro che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù (501).

(500) Eb. 10:24,25; At. 2:42,46; Is. 2:3; 1 Co. 11:20. (501) At. 2:44; 1 Gv. 3:17; 2 Co. 8:9; At. 11:29,30.

3. La comunione che i santi hanno con Cristo non li rende in alcun modo né partecipi della sostanza della sua deità, né uguali in alcun modo a Cristo: affermare questo sarebbe empio e blasfemo (502). Nemmeno potrà la comunione che l'uno ha con l'altro togliere o violare il diritto di ognuno ai suoi beni o proprietà (503).

(502) Cl. 1:18,19; 1 Co. 8:6; Is. 42:8; 1 Ti. 6:15,16; Sl. 45:7; Eb. 1:8,9. (503) Es. 20:15; At. 5:4.





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