Cfw-26
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+ | 26. LA COMUNIONE DEI SANTI | ||
+ | 1. Tutti i santi che sono uniti a Gesù Cristo loro capo mediante il suo Spirito e per fede, hanno comunione con Lui nelle sue grazie, sofferenze, morte, risurrezione, e gloria (497). Essendo uniti l'uno con l'altro nell'amore, essi godono della comunione dei rispettivi doni e grazie (498). Ad essi compete l'espletamento di tutti quei doveri pubblici e privati, che possono contribuire al bene comune, sia spiritualmente che materialmente (499). | ||
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+ | (497) 1 Gv. 1:3; Ef. 3:16‑19; Gv. 1:16; Ef. 2:5,6; Fl. 3:10; Ro. 6:5,6; 2 Ti. 2:12. | ||
+ | (498) Ef. 4:15,16; 1 Co. 12:7; 3:21,22,23; Cl. 2:19. | ||
+ | (499) 1 Te. 5:11,14; Ro. 1:11,12,14; 1 Gv. 3:16‑18; Ga. 6:10. | ||
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+ | 2. I santi, secondo la professione della loro fede, sono tenuti a mantenere una santa comunione nel culto che a Dio deve essere reso, nonché nell'esercizio di altri servizi spirituali che promuovono la loro reciproca edificazione (500). Devono anche darsi l'un l'altro sollievo materiale a seconda dei diversi bisogni e possibilità. Questa comunione, a seconda che Dio ne offra l'opportunità, deve essere estesa a tutti coloro che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù (501). | ||
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+ | (500) Eb. 10:24,25; At. 2:42,46; Is. 2:3; 1 Co. 11:20. | ||
+ | (501) At. 2:44; 1 Gv. 3:17; 2 Co. 8:9; At. 11:29,30. | ||
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+ | 3. La comunione che i santi hanno con Cristo non li rende in alcun modo né partecipi della sostanza della sua deità, né uguali in alcun modo a Cristo: affermare questo sarebbe empio e blasfemo (502). Nemmeno potrà la comunione che l'uno ha con l'altro togliere o violare il diritto di ognuno ai suoi beni o proprietà (503). | ||
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+ | (502) Cl. 1:18,19; 1 Co. 8:6; Is. 42:8; 1 Ti. 6:15,16; Sl. 45:7; Eb. 1:8,9. | ||
+ | (503) Es. 20:15; At. 5:4. | ||
Revision as of 21:46, 27 June 2011
26. LA COMUNIONE DEI SANTI 1. Tutti i santi che sono uniti a Gesù Cristo loro capo mediante il suo Spirito e per fede, hanno comunione con Lui nelle sue grazie, sofferenze, morte, risurrezione, e gloria (497). Essendo uniti l'uno con l'altro nell'amore, essi godono della comunione dei rispettivi doni e grazie (498). Ad essi compete l'espletamento di tutti quei doveri pubblici e privati, che possono contribuire al bene comune, sia spiritualmente che materialmente (499).
(497) 1 Gv. 1:3; Ef. 3:16‑19; Gv. 1:16; Ef. 2:5,6; Fl. 3:10; Ro. 6:5,6; 2 Ti. 2:12. (498) Ef. 4:15,16; 1 Co. 12:7; 3:21,22,23; Cl. 2:19. (499) 1 Te. 5:11,14; Ro. 1:11,12,14; 1 Gv. 3:16‑18; Ga. 6:10.
2. I santi, secondo la professione della loro fede, sono tenuti a mantenere una santa comunione nel culto che a Dio deve essere reso, nonché nell'esercizio di altri servizi spirituali che promuovono la loro reciproca edificazione (500). Devono anche darsi l'un l'altro sollievo materiale a seconda dei diversi bisogni e possibilità. Questa comunione, a seconda che Dio ne offra l'opportunità, deve essere estesa a tutti coloro che in ogni luogo invocano il nome del Signore Gesù (501).
(500) Eb. 10:24,25; At. 2:42,46; Is. 2:3; 1 Co. 11:20. (501) At. 2:44; 1 Gv. 3:17; 2 Co. 8:9; At. 11:29,30.
3. La comunione che i santi hanno con Cristo non li rende in alcun modo né partecipi della sostanza della sua deità, né uguali in alcun modo a Cristo: affermare questo sarebbe empio e blasfemo (502). Nemmeno potrà la comunione che l'uno ha con l'altro togliere o violare il diritto di ognuno ai suoi beni o proprietà (503).
(502) Cl. 1:18,19; 1 Co. 8:6; Is. 42:8; 1 Ti. 6:15,16; Sl. 45:7; Eb. 1:8,9. (503) Es. 20:15; At. 5:4.