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22. I GIURAMENTI ED I VOTI LEGITTIMI
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1. Un giuramento legittimo è un aspetto del culto religioso (438), per cui, in un'occasione appropriata, una persona, giurando solennemente, chiama Dio a testimoniare rispetto ciò che asserisce o promette, nonché a giudicarlo secondo la verità o falsità di ciò che giura (439).
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(438) De. 10:20.
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(439) Es. 20:7; Le. 19:12; 2 Co. 1:23; 2 Cr. 6:22,23.
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2. Il nome di Dio solo è ciò per cui si può giurare, ed esso deve essere usato con un santo timore e riverenza. Giurare quindi senza scopo o troppo in fretta con quel nome terribile e glorioso, o giurare per qualsiasi altra cosa, è peccaminoso ed è da aborrire (440). Ad ogni modo, quando si tratta di una questione importante e di una certa gravità, il giuramento è autorizzato dalla Parola di Dio sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento (441). Perciò, quando un giuramento legittimo viene imposto da un'auto­rità legittima, esso può venire prestato (436).
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(440) Es. 20:7; Ge. 5:7; Mt. 5:34,37; Gm. 5:12.
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(441) Eb. 6:16; 2 Co. 1:23; Is. 65:16.
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(442)  1 Re 8:31; Ed. 10:5.
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3. Chiunque presta un giuramento dovrebbe debitamente considerare la gravità di un tale e simile atto, e quindi e non dovrebbe dichiarare null'altro che ciò per cui è persuaso essere assolutamente vero (443). Neppure potrà una persona legarsi da un giuramento rispetto a cose che non siano buone e giuste, e ciò che crede essere tale, nonché ciò che è in grado e deciso a realizzare (444). E' però un peccato rifiutarsi di prestare giuramento in qualsiasi cosa che, essendo buona e giusta, sia prescritto da un'autorità legittima (445).
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(443) Es. 20:7; Ge. 4:2.
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(444) Ge. 24:2‑9.
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(445) Nu. 5:19,21; Ne. 5:12; Es. 22:7‑11.
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4. Bisogna giurare secondo il senso naturale e più evidente delle parole, senza alcuna ambiguità o riserva mentale (446). Non potrà obbligare a peccare; ma in ogni cosa che non sia peccaminosa, quando lo si presta, esso obbliga ad adempierla, anche a proprio danno (447), né lo si può violare, anche quando viene reso a eretici o infedeli (448).
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(446) Ge. 4:2; Sl. 24:4.
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(447) 1 Sa. 25:22,32,33,­34; Sl. 15:4.
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(448) Ez. 17:16‑19; Gs. 9:18,19; 2 Sa. 21:1.
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5. Un voto è della stessa natura che un giuramento promissorio, e dovrebbe ­essere fatto con cura religiosa ed adempiuto con altrettanta fe­deltà (449).
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(449) Is. 19:21, Ec. 5:4‑6; Sl. 61:8; 66:13,14.
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6. Esso non deve essere fatto a creature, ma a Dio solo (450), e per essere ac­cettabile deve essere volontario, fatto per fede, e nella coscienza del proprio dovere, per riconoscenza per una misericordia ricevuta, o per ottenere ciò che desideriamo. Per esso noi ci leghiamo strettamente ad un dovere necessario, o ad altre cose, fintanto che ci debitamente vi possa condurvi (451).
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(450) Sl. 76:11; Ge. 44:25,26.
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(451) De. 23:21‑23; Sl. 50:14; Ge. 28:20‑22; 1 Sa. 1:11; Sl. 66:13,14; 132:2‑5.
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7. Nessuno può fare voto di compiere cose proibite dalla Parola di Dio, o cose che impedirebbero qualsiasi dovere ivi comandato, o cose che non si ha il potere di fare, o per l'adempimento delle quali non abbia promessa o capacità da parte di Dio (452). A questo riguardo i voti monastici papisti di castità permane­nte, di povertà professata, e di obbedienza ad una regola sono molto lontani dal costituire un livello di perfezione superiore e sono piuttosto simili a lacci superstiziosi e peccaminosi in cui nessun cristiano dovrebbe inciampa­re (453).
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(452) At. 23:12,14; Mc. 6:26; Nu. 30:5,8,12,13.
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(453) Mt. 19:11,12; 1 Co. 7:2,9; Ef. 4:28; 1 Pi. 4:2; 1 Co. 7:23.

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22. I GIURAMENTI ED I VOTI LEGITTIMI 1. Un giuramento legittimo è un aspetto del culto religioso (438), per cui, in un'occasione appropriata, una persona, giurando solennemente, chiama Dio a testimoniare rispetto ciò che asserisce o promette, nonché a giudicarlo secondo la verità o falsità di ciò che giura (439).

(438) De. 10:20. (439) Es. 20:7; Le. 19:12; 2 Co. 1:23; 2 Cr. 6:22,23.

2. Il nome di Dio solo è ciò per cui si può giurare, ed esso deve essere usato con un santo timore e riverenza. Giurare quindi senza scopo o troppo in fretta con quel nome terribile e glorioso, o giurare per qualsiasi altra cosa, è peccaminoso ed è da aborrire (440). Ad ogni modo, quando si tratta di una questione importante e di una certa gravità, il giuramento è autorizzato dalla Parola di Dio sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento (441). Perciò, quando un giuramento legittimo viene imposto da un'auto­rità legittima, esso può venire prestato (436).

(440) Es. 20:7; Ge. 5:7; Mt. 5:34,37; Gm. 5:12. (441) Eb. 6:16; 2 Co. 1:23; Is. 65:16. (442) 1 Re 8:31; Ed. 10:5.

3. Chiunque presta un giuramento dovrebbe debitamente considerare la gravità di un tale e simile atto, e quindi e non dovrebbe dichiarare null'altro che ciò per cui è persuaso essere assolutamente vero (443). Neppure potrà una persona legarsi da un giuramento rispetto a cose che non siano buone e giuste, e ciò che crede essere tale, nonché ciò che è in grado e deciso a realizzare (444). E' però un peccato rifiutarsi di prestare giuramento in qualsiasi cosa che, essendo buona e giusta, sia prescritto da un'autorità legittima (445).

(443) Es. 20:7; Ge. 4:2. (444) Ge. 24:2‑9. (445) Nu. 5:19,21; Ne. 5:12; Es. 22:7‑11.

4. Bisogna giurare secondo il senso naturale e più evidente delle parole, senza alcuna ambiguità o riserva mentale (446). Non potrà obbligare a peccare; ma in ogni cosa che non sia peccaminosa, quando lo si presta, esso obbliga ad adempierla, anche a proprio danno (447), né lo si può violare, anche quando viene reso a eretici o infedeli (448). (446) Ge. 4:2; Sl. 24:4. (447) 1 Sa. 25:22,32,33,­34; Sl. 15:4. (448) Ez. 17:16‑19; Gs. 9:18,19; 2 Sa. 21:1.

5. Un voto è della stessa natura che un giuramento promissorio, e dovrebbe ­essere fatto con cura religiosa ed adempiuto con altrettanta fe­deltà (449). (449) Is. 19:21, Ec. 5:4‑6; Sl. 61:8; 66:13,14.

6. Esso non deve essere fatto a creature, ma a Dio solo (450), e per essere ac­cettabile deve essere volontario, fatto per fede, e nella coscienza del proprio dovere, per riconoscenza per una misericordia ricevuta, o per ottenere ciò che desideriamo. Per esso noi ci leghiamo strettamente ad un dovere necessario, o ad altre cose, fintanto che ci debitamente vi possa condurvi (451).

(450) Sl. 76:11; Ge. 44:25,26. (451) De. 23:21‑23; Sl. 50:14; Ge. 28:20‑22; 1 Sa. 1:11; Sl. 66:13,14; 132:2‑5.

7. Nessuno può fare voto di compiere cose proibite dalla Parola di Dio, o cose che impedirebbero qualsiasi dovere ivi comandato, o cose che non si ha il potere di fare, o per l'adempimento delle quali non abbia promessa o capacità da parte di Dio (452). A questo riguardo i voti monastici papisti di castità permane­nte, di povertà professata, e di obbedienza ad una regola sono molto lontani dal costituire un livello di perfezione superiore e sono piuttosto simili a lacci superstiziosi e peccaminosi in cui nessun cristiano dovrebbe inciampa­re (453).

(452) At. 23:12,14; Mc. 6:26; Nu. 30:5,8,12,13. (453) Mt. 19:11,12; 1 Co. 7:2,9; Ef. 4:28; 1 Pi. 4:2; 1 Co. 7:23.





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