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Direttive per l'ordinazione dei ministri della Parola

Essendo manifesto che nessuno può prendersi da sé l'ufficio di ministro dell'Evangelo senza essere stato legittimamente chiamato ed ordinato, e che l'opera dell'ordinazione deve essere eseguita con ogni debita cura, sapienza, serietà e solennità, umilmente noi offriamo le seguenti istruzioni, come requisiti che dovranno essere osservati.

1. Colui che deve essere ordinato, essendo stato o nominato dal popolo o altrimenti raccomandato dal presbiterio per un qualsiasi luogo, deve rivolgersi al presbiterio e portare con sé una testimonianza di avere personalmente accolto il "Patto dei Tre Regni"; della sua diligenza e competenza nei suoi studi; quale grado egli abbia ricevuto all'università, e quale sia stato il tempo ivi della sua frequenza; il tutto con [il certificato della sua età, che dev'essere [non meno di] ventiquattro anni; ma soprattutto della sua vita e comportamento.

2. Dopo che il presbiterio ha considerato tutto questo, essi dovranno procedere ad accertare i la sua esperienza della grazia, e se la sua vita manifesti quella santità di vita che conviene ad un ministro dell'Evangelo; e ad esaminarlo al riguardo della sufficienza della sua istruzione, come pure a verificare le evidenze della sua vocazione al santo ministero e, in particolare, la sua giusta e diretta chiamata a quel posto.

Regole per l'esame del candidato

(1). Che il candidato sia esaminato in maniera del tutto fraterna, con mitezza di spirito e con speciale riguardo alla serietà, modestia e qualità di ciascuno.

(2). Egli sarà esaminato al riguardo della sua competenza nelle lingue originali [della Bibbia] e questo dovrà essere eseguito leggendo sia dal Testamento ebraico che greco, traducendone alcune porzioni in latino. Se si rileverà in questo una conoscenza difettosa, si investigherà più strettamente sulle altre sue competenze, soprattutto di logica e filosofia.

(3). Ci si accerterà quali autori di teologia egli abbia letto e sia più familiare e si verificherà la sua conoscenza delle basi della religione, della sua abilità a difendere la dottrina ortodossa contenuta in essa contro ogni opinione insana ed erronea, specialmente quelle diffuse al giorno d'oggi; della sua abilità ad esporre il senso e significato di quei testi biblici che gli verranno proposti, in casi di coscienza, e nella cronologia delle Scritture, come pure nella storia della Chiesa.

(4). Se non ha ancora predicato in pubblico con l'approvazione di coloro che sono in grado di giudicare, egli esporrà di fronte al presbiterio, nel tempo più appropriato concessogli, quei temi della Scrittura che gli verranno assegnati.

(5). Egli pure imposterà, in uno spazio di tempo adeguato, un discorso in latino sugli argomenti più comuni o di controversia teologica che gli siano assegnati, esibendo al presbiterio tesi che ne esprimano la somma e la capacità di difenderle.

(6). Predicherà di fronte al popolo, il presbiterio, o presenti alcuni ministri della Parola appositamente designati.

(7). Sarà considerata la proporzione dei suoi doni in rapporto al luogo al quale è stato chiamato.

(8). Oltre alla verifica dei suoi doni nella predicazione, egli sarà sottomesso ad un esame sulle premesse della durata di due o più giorni, se il presbiterio lo reputerà necessario.

(9). Per quanto riguarda chi era già stato ordinato ministro e che ora è stato trasferito ad altro incarico, egli porterà testimonianza della sua ordinazione, delle sue competenze e comportamento, verificando così che sia adatto a quel posto predicandovi e, se reputato necessario, da un'ulteriore suo esame.

3. Dopo essere stato approvato in tutto questo egli dovrà essere inviato alla chiesa che deve servire, là predicarvi per tre diverse volte e là conversare con il popolo, affinché possano essere verificati i suoi doni per la loro edificazione, e possa avere tempo ed occasione per investigare e meglio conoscere, la sua vita e comportamento.

4. Nell'ultimo di questi tre giorni dedicati alla verifica dei suoi doni di predicazione, il presbiterio invierà alla comunità una dichiarazione scritta pubblica, da leggersi di fronte al popolo e dopodiché affissa alla porta della chiesa, per significare che in quel giorno un numero competente di membri della comunità, auto-nominatisi, compariranno di fronte al presbiterio per dare il loro consenso ed approvazione a tale uomo come loro ministro. In caso contrario, dovranno essere presentate, con discrezione cristiana ed umiltà le obiezioni che si fanno all'effettiva idoneità di tale persona. Se, dopo il giorno prefissato, non saranno state sollevate obiezioni contro di lui, ed il popolo ne dà il consenso, allora il presbiterio procederà all'ordinazione.

5. Nel giorno fissato per l'ordinazione, che dovrà essere eseguita nella chiesa in cui l'ordinando dovrà servire, la comunità osserverà un digiuno solenne, affinché in maniera vieppiù seria si uniscano in preghiera per la benedizione delle ordinanze di Cristo e l'impegno del Suo servitore per il loro bene. Il presbiterio giungerà nel luogo prefissato, o almeno tre o quattro ministri della Parola vi saranno inviati dal presbiterio. Uno fra loro, nominato dal presbiterio, predicherà al popolo al riguardo dell'ufficio e del dovere dei ministri di Cristo, e su come il popolo debba riceverli affinché essi svolgano la loro opera nel migliore dei modi.

6. Dopo il sermone, il ministro che ha predicato, di fronte alla comunità, rivolgerà all'ordinando domande in merito alla sua fede in Cristo e le sue persuasioni al riguardo della fede riformata, secondo le Scritture; le sue sincere intenzioni e finalità nel desiderare di accedere a questa vocazione; la sua diligenza nella preghiera, lettura, meditazione, predicazione, amministrazione dei sacramenti, disciplina e svolgimento di tutti i doveri che competono a questa carica; il suo zelo e fedeltà nel conservare la verità dell'Evangelo e l'unità della chiesa contro ogni errore e scisma; la cura affinché lui stesso e la sua famiglia siano irreprensibili ed esempio per il gregge; la sua disponibilità e longanimità, in umiltà di spirito, a sottomettersi alle ammonizioni dei suoi fratelli ed alla disciplina della chiesa; come pure la sua risoluzione a perseverare nell'adempimento dei suoi doveri contro ogni situazione difficile e persecuzione.

7. Dopo che [l'ordinando] avrà dichiarato sé stesso, professato la sua disponibilità, e promesso di adoperarsi [diligentemente al suo ministero] con l'aiuto di Dio, il ministro, allo stesso modo, si rivolgerà al popolo chiedendo loro quale sia la loro disponibilità a ricevere e riconoscerlo come ministro di Cristo; ad ubbidirgli ed a sottomettersi a lui, in quanto egli li dovrà governare nel Signore; come pure a mantenerlo, incoraggiarlo ed assisterlo in ogni espressione del suo ministero.

8. Avendo il popolo così reciprocato le promesse, il presbiterio, o i ministri inviati da esso per l'ordinazione, solennemente lo consacreranno all'ufficio ed all'opera del ministero, imponendogli le mani, cosa che dovrà essere accompagnata da una breve preghiera di questo tenore:

"Riconoscendo con gratitudine la grande misericordia di Dio nell'inviare Gesù Cristo per la redenzione del Suo popolo, e per la Sua ascensione alla destra di Dio Padre, dal quale ha effuso il Suo Spirito, accordando doni agli uomini, apostoli, evangelisti, profeti, pastori e dottori; per raccogliere ed edificare la Sua chiesa; e per aver reso atto ed incline quest'uomo per questa grande opera [a questo punto essi imporranno le mani sul suo capo], invocando Dio di dotarlo del Suo Santo Spirito, per dargli (noi che nel Suo nome lo consacriamo a questo sacro servizio) ad adempiere l'opera del ministero in ogni cosa, affinché egli possa sia salvare sé stesso che il popolo che gli è affidato".

9. Una volta terminata questa o simile forma di preghiera, il ministro che ha pronunciato il sermone esorterà chi è stato così ordinato a considerare la grande importanza del ministero pastorale ed il pericolo di essere negligente verso sé stesso ed il popolo, le benedizioni che in questa vita ed in quella a venire accompagnano la fedeltà. Dopodiché esorterà il popolo a comportarsi verso il loro ministro come conviene verso un servitore del Signore, secondo le promesse che prima hanno fatto. Infine, pregando, affiderà sia lui che il suo gregge alla grazia di Dio e, dopo il canto di un salmo congederà l'assemblea con una benedizione.

10. [omissis].

11. [Coloro che già sono stati ordinati presso altra chiesa riformata] dovranno presentare una dichiarazione del presbiterio a cui appartenevano sufficiente testimonianza di tale ordinazione, della loro vita e comportamento quando si trovava fra di loro come pure dell motivo del loro trasferimento. Essi dovranno in ogni caso essere esaminati per verificare la loro idoneità e sufficienza.

12. E' necessario che i presbiteri conservino diligentemente un registro dei nomi delle persone ordinate, con le testimonianze relative, il luogo ed il tempo dell'ordinazione, il nome dei presbiteri che hanno imposto loro le mani e la carica a cui sono stati designati.

13. Che nessuna somma di denaro o dono sia giammai ricevuta dalla persona da ordinare o da chiunque altro in suo nome, ai fini dell'ordinazione o a qualunque cosa la riguardi, né da alcuno del presbiterio, qualunque ne possa essere la giustificazione.

Situazioni straordinarie

[Omissis]





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