Cfw-30

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30. LA DISCIPLINA ECCLESIASTICA
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1. Il Signore Gesù, come Re e Capo della sua Chiesa, ha stabilito in essa un governo, affidato ai funzionari della chiesa e separato da quello del autorità civile (546).
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(546) Is. 9:6,7; 1 Ti. 5:17; 1 Te. 5:12; At. 20:17,18; Eb. 13:7,17,24; 1 Co. 12:28; Mt. 28:18‑20.
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2. A questi funzionari sono affidate le chiavi del Regno di Dio, in virtù delle quali hanno il potere sia di ritenere che di rimettere i peccati, di chiudere le porte del Regno davanti agli impenitenti, sia per mezzo della Parola che con le censure, e di aprirle davanti ai peccatori pentiti per mezzo del ministero dell'Evangelo e per mezzo dell'assoluzione dalle censure, a seconda dei casi (547).
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(547) Mt. 16:19; 18:17,18; Gv. 20:21‑23; 2 Co. 2:6‑8.
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3. L'esercizio della disciplina ecclesiastica è necessaria: 1. per ricuperare e riguadagnare i fratelli trasgressori, 2. per dissuadere gli altri dal fare simili cose, 2. per togliere il lievito che potrebbe infettare tutta la pasta, 3. per vendicare l'onore di Cristo e la santa professione dell'Evangelo, 4. e per prevenire l'ira di Dio che potrebbe giustamente ricadere sulla Chiesa se si dovesse permettere che il suo patto insieme ai suoi suggelli fossero profanati dai trasgressori notori ed ostinati (548).
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(548) 1 Co. 5; 1 Ti. 5:20; Mt. 6:6; 1 Ti. 1:20; 1 Co. 11:27ss; Gd. 23.
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4. Per meglio conseguire questi scopi, i funzionari della Chiesa devono proced­ere con l'ammonimento, con la sospensione dal sacramento della Cena del Signo­re per un certo periodo, e con la scomunica dalla chiesa, a seconda della natu­ra del peccato e del demerito della persona (549).
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(549) 1 Te. 5:12; 2 Te. 3:6,14,15; 1 Co. 5:4,5,13; Mt. 18:17; Tt. 3:10.

Revision as of 21:48, 27 June 2011

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30. LA DISCIPLINA ECCLESIASTICA 1. Il Signore Gesù, come Re e Capo della sua Chiesa, ha stabilito in essa un governo, affidato ai funzionari della chiesa e separato da quello del autorità civile (546).

(546) Is. 9:6,7; 1 Ti. 5:17; 1 Te. 5:12; At. 20:17,18; Eb. 13:7,17,24; 1 Co. 12:28; Mt. 28:18‑20.

2. A questi funzionari sono affidate le chiavi del Regno di Dio, in virtù delle quali hanno il potere sia di ritenere che di rimettere i peccati, di chiudere le porte del Regno davanti agli impenitenti, sia per mezzo della Parola che con le censure, e di aprirle davanti ai peccatori pentiti per mezzo del ministero dell'Evangelo e per mezzo dell'assoluzione dalle censure, a seconda dei casi (547).

(547) Mt. 16:19; 18:17,18; Gv. 20:21‑23; 2 Co. 2:6‑8.

3. L'esercizio della disciplina ecclesiastica è necessaria: 1. per ricuperare e riguadagnare i fratelli trasgressori, 2. per dissuadere gli altri dal fare simili cose, 2. per togliere il lievito che potrebbe infettare tutta la pasta, 3. per vendicare l'onore di Cristo e la santa professione dell'Evangelo, 4. e per prevenire l'ira di Dio che potrebbe giustamente ricadere sulla Chiesa se si dovesse permettere che il suo patto insieme ai suoi suggelli fossero profanati dai trasgressori notori ed ostinati (548).

(548) 1 Co. 5; 1 Ti. 5:20; Mt. 6:6; 1 Ti. 1:20; 1 Co. 11:27ss; Gd. 23.

4. Per meglio conseguire questi scopi, i funzionari della Chiesa devono proced­ere con l'ammonimento, con la sospensione dal sacramento della Cena del Signo­re per un certo periodo, e con la scomunica dalla chiesa, a seconda della natu­ra del peccato e del demerito della persona (549).

(549) 1 Te. 5:12; 2 Te. 3:6,14,15; 1 Co. 5:4,5,13; Mt. 18:17; Tt. 3:10.





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