Cfw-31
From Diwygiad
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+ | 31. I SINODI ED I CONCILI | ||
+ | 1. Per il migliore governo, ed ulteriore edificazione della chiesa, vi dovrebbero essere delle assemblee, generalmente chiamate sinodi o concili (550). | ||
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+ | (550) At. 15:2,4,6. | ||
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+ | 2. Poiché le autorità civili possono convocare legittimamente un sinodo di ministri e di altre persone adatte con cui consultarsi e consigliarsi riguardo a questioni di religione (551), così, allo stesso modo, se le autorità dovessero essere nemiche dichiarate della Chiesa, i ministri di Cristo, in virtù del loro ufficio, possono riunirsi in tali assemblee da soli oppure insieme a persone adatte delegate dalle chiese (552). | ||
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+ | (551) Is. 49:23; 1 Ti. 2:1,2; 2 Cr. 19:8ss; 2 Cr. 29:30; Mt. 2:4,5; Pv. 11:14. | ||
+ | (552) At. 15:2,4,22‑25. | ||
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+ | 3. I sinodi ed i concili hanno il compito ministeriale di risolvere controversie di fede e casi di coscienza, di stabilire regole e direttive per ordinare meglio il culto pubblico di Dio ed il governo della sua chiesa, di ricevere proteste in casi di cattiva amministrazione e con autorità risolverle. Questi decreti e delibere, se conformi alla Parola di Dio, devono essere ricevuti con riverenza e sottomissione, non solo per il loro accordo con la Parola, ma anche per l'autorità con cui vengono fatti, il che è un'ordinanza di Dio, stabilita nella sua Parola (553). | ||
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+ | (553) At. 15:15‑31; Mt. 18:17‑20. | ||
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+ | 4. Tutti i sinodi o concili fin dai tempi apostolici, sia generali o circoscritti, possono errare ed molti hanno errato. Perciò non devono essere considerati come la regola di fede o di condotta, ma devono essere usati come un aiuto per entrambe (554). | ||
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+ | (554) Ef. 2:20; At. 17:11; 1 Co. 2:5; 2 Co. 1:24. | ||
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+ | 5. I sinodi ed i concili non devono trattare, né fare delibere su questioni che non siano ecclesiastiche; né devono intromettersi negli affari civili che sono di competenza dello stato, se non nei casi di un'umile petizione in casi eccezionali, o di consigli per soddisfazione di coscienza se ciò viene richiesto dal autorità civile (555). | ||
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+ | (555) Lu. 12:13,14; Gv. 18:36. | ||
Revision as of 21:49, 27 June 2011
31. I SINODI ED I CONCILI 1. Per il migliore governo, ed ulteriore edificazione della chiesa, vi dovrebbero essere delle assemblee, generalmente chiamate sinodi o concili (550).
(550) At. 15:2,4,6.
2. Poiché le autorità civili possono convocare legittimamente un sinodo di ministri e di altre persone adatte con cui consultarsi e consigliarsi riguardo a questioni di religione (551), così, allo stesso modo, se le autorità dovessero essere nemiche dichiarate della Chiesa, i ministri di Cristo, in virtù del loro ufficio, possono riunirsi in tali assemblee da soli oppure insieme a persone adatte delegate dalle chiese (552).
(551) Is. 49:23; 1 Ti. 2:1,2; 2 Cr. 19:8ss; 2 Cr. 29:30; Mt. 2:4,5; Pv. 11:14. (552) At. 15:2,4,22‑25.
3. I sinodi ed i concili hanno il compito ministeriale di risolvere controversie di fede e casi di coscienza, di stabilire regole e direttive per ordinare meglio il culto pubblico di Dio ed il governo della sua chiesa, di ricevere proteste in casi di cattiva amministrazione e con autorità risolverle. Questi decreti e delibere, se conformi alla Parola di Dio, devono essere ricevuti con riverenza e sottomissione, non solo per il loro accordo con la Parola, ma anche per l'autorità con cui vengono fatti, il che è un'ordinanza di Dio, stabilita nella sua Parola (553).
(553) At. 15:15‑31; Mt. 18:17‑20.
4. Tutti i sinodi o concili fin dai tempi apostolici, sia generali o circoscritti, possono errare ed molti hanno errato. Perciò non devono essere considerati come la regola di fede o di condotta, ma devono essere usati come un aiuto per entrambe (554).
(554) Ef. 2:20; At. 17:11; 1 Co. 2:5; 2 Co. 1:24.
5. I sinodi ed i concili non devono trattare, né fare delibere su questioni che non siano ecclesiastiche; né devono intromettersi negli affari civili che sono di competenza dello stato, se non nei casi di un'umile petizione in casi eccezionali, o di consigli per soddisfazione di coscienza se ciò viene richiesto dal autorità civile (555).
(555) Lu. 12:13,14; Gv. 18:36.